Art. 694 c.nav. — Aeroporti privati
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[1]Il ministro per l'aeronautica, di concerto con il ministro per le finanze, puo', compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, dare in concessione a privati, per un periodo non superiore a venti anni, parti di suolo degli aerodromi statali, per costruirvi aviorimesse o altri edifici o impianti da adibirsi a fini attinenti al traffico aereo.
[2]Per la costruzione e l'esercizio di depositi di materiali o sostanze che presentano il pericolo d'incendio o di esplosione si osservano le norme stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva