Art. 694 c.nav. — Aeroporti privati
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Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprieta' privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva