Art. 696 c.nav. — Opere di pubblico interesse
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La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva