Art. 696 c.nav.Opere di pubblico interesse

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[1]Per le concessioni previste dall'articolo precedente la misura del canone e' stabilita dall'intendente di finanza competente, d'accordo con l'amministrazione aeronautica e col richiedente.

[2]In caso di disaccordo provvede il ministro per le finanze.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art696 · fonte su Normattiva