Art. 696 c.nav. — Opere di pubblico interesse
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[1]Per le concessioni previste dall'articolo precedente la misura del canone e' stabilita dall'intendente di finanza competente, d'accordo con l'amministrazione aeronautica e col richiedente.
[2]In caso di disaccordo provvede il ministro per le finanze.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva