Art. 697 c.nav. — Aeroporti aperti al traffico civile
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Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneita' al servizio da parte dell'ENAC:
- a)gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;
- b)gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
- c)gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva