Art. 697 c.nav. — Aeroporti aperti al traffico civile
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[1]Le concessioni di cui all'articolo 694 possono essere revocate per specifici motivi inerenti al pubblico uso dell'aerodromo o per altre ragioni di pubblico interesse: le concessioni di cui all'articolo 695 sono revocabili a giudizio discrezionale dell'amministrazione aeronautica.
[2]La revoca non da' diritto ad indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 44.
[3]Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili, salvo che non sia diversamente stabilito, l'amministrazione aeronautica e' tenuta a corrispondere un indennizzo ai sensi degli ultimi due comma dell'articolo 42.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva