Art. 697 c.nav.Aeroporti aperti al traffico civile

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[1]Le concessioni di cui all'articolo 694 possono essere revocate per specifici motivi inerenti al pubblico uso dell'aerodromo o per altre ragioni di pubblico interesse: le concessioni di cui all'articolo 695 sono revocabili a giudizio discrezionale dell'amministrazione aeronautica.

[2]La revoca non da' diritto ad indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 44.

[3]Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili, salvo che non sia diversamente stabilito, l'amministrazione aeronautica e' tenuta a corrispondere un indennizzo ai sensi degli ultimi due comma dell'articolo 42.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art697 · fonte su Normattiva