Art. 703 c.nav. — Devoluzione delle opere non amovibili
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[1]L'uso dei campi di volo istituiti dallo Stato e aperti al traffico civile e' consentito solo agli alianti.
[2]Gli alianti stranieri possono esservi ammessi a condizione di reciprocita'.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva