Art. 703 c.nav. — Devoluzione delle opere non amovibili
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[1]Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato, fatto salvo l'obbligo di rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore contabile residuo non ammortizzato.
[2]L'ENAC ha facolta', d'intesa con le autorita' competenti, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
[3]Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva