Art. 709 c.nav. — Ostacoli alla navigazione
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[1]Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.
[2]La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva