Art. 709 c.nav. — Ostacoli alla navigazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
[1]L'apertura al traffico aereo civile di aerodromi privati adibiti ad usi speciali e' sottoposta all'autorizzazione del ministro per l'aeronautica.
[2]Per esigenze di pubblico interesse il ministro puo' inoltre dichiarare aperti al traffico determinati aerodromi privati; in tal caso e' dovuto all'esercente un'indennita' da determinarsi a norma del regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva