Art. 709 c.nav.Ostacoli alla navigazione

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[1]L'apertura al traffico aereo civile di aerodromi privati adibiti ad usi speciali e' sottoposta all'autorizzazione del ministro per l'aeronautica.

[2]Per esigenze di pubblico interesse il ministro puo' inoltre dichiarare aperti al traffico determinati aerodromi privati; in tal caso e' dovuto all'esercente un'indennita' da determinarsi a norma del regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art709 · fonte su Normattiva