Art. 744 c.nav. — Aeromobili di Stato e aeromobili privati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 20 novembre 1986. Leggi il testo vigente →
[1]Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta' dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, alla posta o ad altro servizio di Stato.
[2]Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
[3]Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 20 novembre 1986 · versione 0 su Normattiva