Art. 744 c.nav. — Aeromobili di Stato e aeromobili privati
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[1]((Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta' dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato.
[2]Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
[3]Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)).
Testo vigente dal 20 novembre 1986 al 21 ottobre 2005 · versione 38 su Normattiva