Art. 744 c.nav.Aeromobili di Stato e aeromobili privati

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[1]Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta' dello Stato, destinati esclusivamente ((alle Forze di polizia dello Stato)), alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ((...)) o ad altro servizio di Stato.

[2]Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

[3]Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[4]((Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attivita' per la tutela della sicurezza nazionale)).

Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art744 · fonte su Normattiva