Art. 746 c.nav.Aeromobili equiparabili a quelli di Stato

[1]Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo', con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.

[2]Il provvedimento stabilisce limiti e modalita' dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.

[3]L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.

[4]((Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attivita' di volo esercitata nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche.))

Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art746 · fonte su Normattiva