Art. 759 c.nav. — Demolizione e smantellamento dell'aeromobile
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[1]Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad uno straniero per successione a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredita' o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'autorita' indicata nell'articolo precedente. L'autorita' procede a norma del secondo, terzo e quarto comma di detto articolo. 54
[2]Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile a straniero. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione. 54
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 aprile 1998, n. 128
54La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
Testo vigente dal 22 maggio 1998 al 21 ottobre 2005 · versione 59 su Normattiva