Art. 875 c.nav. — Pubblicita' della dichiarazione
[1]La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.
[2]L'annotazione sul certificato di immatricolazione e' fatta dall'autorita' competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale.
[3]In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva