Art. 875 c.nav.Pubblicita' della dichiarazione

[1]La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.

[2]L'annotazione sul certificato di immatricolazione e' fatta dall'autorita' competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale.

[3]In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.

Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art875 · fonte su Normattiva