Art. 768 c.nav. — Visite ed ispezioni
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[1]Il Registro aeronautico italiano provvede, nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento, a ispezioni e visite periodiche degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilita' e di impego.
[2]L'aeromobile puo' essere sottoposto a ispezioni o visite straordinarie, sempre che il Registro lo ritenga ovvero si siano verificate avarie che possano menomare le condizioni di navigabilita' dell'aeromobile o il funzionamento dei suoi organi. Il Registro deve disporre visite straordinarie ogni qualvolta ne viene richiesto dall'autorita' aeronautica o da quella consolare.
[3]La spesa delle visite periodiche e straordinarie e delle ispezioni e' a carico dell'esercente.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 28 agosto 1981 · versione 0 su Normattiva