Art. 768 c.nav.Visite ed ispezioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1981 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Il Registro aeronautico italiano provvede, nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento, a ispezioni e visite periodiche degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilita' e di impego.

[2]L'aeromobile puo' essere sottoposto a ispezioni o visite straordinarie, sempre che il Registro lo ritenga ovvero si siano verificate avarie che possano menomare le condizioni di navigabilita' dell'aeromobile o il funzionamento dei suoi organi. Il Registro deve disporre visite straordinarie ogni qualvolta ne viene richiesto dall'autorita' aeronautica o da quella consolare.

[3]La spesa delle visite periodiche e straordinarie e delle ispezioni e' a carico dell'esercente.

[4]((Nella spesa posta a carico dell'esercente dal comma che precede si intendono compresi i diritti che saranno stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro)).

Testo vigente dal 28 agosto 1981 al 21 ottobre 2005 · versione 31 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art768 · fonte su Normattiva