Art. 769 c.nav.Visite ed ispezioni all'estero

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All'estero le visite e le ispezioni di cui all'articolo precedente per gli aeromobili nazionali sono eseguite dal Registro aeronautico italiano ovvero dagli istituti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tal fine.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art769 · fonte su Normattiva