Art. 769 c.nav. — Visite ed ispezioni all'estero
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All'estero le visite e le ispezioni di cui all'articolo precedente per gli aeromobili nazionali sono eseguite dal Registro aeronautico italiano ovvero dagli istituti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tal fine.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva