Art. 773 c.nav. — Libri dell'aeromobile
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[1]Oltre che del giornale di rotta, gli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri o di merci devono essere provvisti dei libretti dell'aeromobile, dei motori e delle segnalazioni, e su questi devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal regolamento.
[2]I libri predetti possono essere custoditi presso l'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 8 giugno 1983 · versione 0 su Normattiva