Art. 773 c.nav. — Libri dell'aeromobile
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((Gli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri e di merci devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile e del libretto dei motori e delle eliche; su tali libretti devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal regolamento)).
Testo vigente dal 8 giugno 1983 al 21 ottobre 2005 · versione 35 su Normattiva