Art. 782 c.nav. — Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale
[1]L'imposizione di oneri di servizio pubblico e' effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie.
[2]I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva