Art. 782 c.nav. — Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →
Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilita' previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo ad una rotta a bassa densita' di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva