Art. 782 c.nav. — Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale
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[1]Nell'atto di concessione e' stabilita la misura della cauzione che devono prestare, ove non ne siano dispensati, il concessionario o, nel caso di cui all'articolo 778, i promotori della societa' da costituire.
[2]La cauzione e' restituita in rate proporzionate al grado di avanzamento dei lavori d'impianto; l'ultima rata e' restituita dopo il collaudo delle opere e del materiale.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva