Art. 788 c.nav. — Diritti di traffico
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 6 gennaio 1981. Leggi il testo vigente →
Il servizio di trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo od occasionale, il servizio di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio non possono essere esercitati senza preventiva licenza del ministro per l'aeronautica, secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 6 gennaio 1981 · versione 0 su Normattiva