Art. 788 c.nav.Diritti di traffico

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[1]((I servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, non possono essere esercitati senza la preventiva licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 789, 790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente capo, emanato con decreto del Ministro dei trasporti.

[2]I servizi di trasporto aereo non di linea possono essere effettuati anche da stranieri a condizioni di reciprocita', previa autorizzazione per singoli voli o per serie di voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e fatto salvo il disposto dell'articolo 780 (riserva del cabotaggio). Gli esercenti stranieri devono essere preventivamente accreditati dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza.

[3]Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono essere effettuati nel rispetto di tutte le condizioni operative prescritte, nonche' delle disposizioni del regolamento di cui al primo comma)).

Testo vigente dal 6 gennaio 1981 al 22 maggio 1998 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art788 · fonte su Normattiva