Art. 790 c.nav.Licenza di esercizio

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[1]((Le licenze di cui all'articolo 788 hanno la durata da tre a cinque anni.

[2]Dette licenze sono revocabili prima della loro scadenza solo per comprovato motivo di pubblico interesse e si intendono rinnovate per uguale periodo qualora il titolare, che abbia presentato domanda di rinnovo corredata della documentazione prescritta almeno centottanta giorni prima della scadenza, non riceva notifica del rigetto motivato della domanda o della irregolarita' della documentazione presentata almeno novanta giorni prima di detta scadenza)).

Testo vigente dal 6 gennaio 1981 al 21 ottobre 2005 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art790 · fonte su Normattiva