Art. 830 c.nav. — Incidenti aeronautici in mare
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[1]Se il sinistro e' avvenuto in mare, l'autorita', che ne ha notizia, informa la direzione di aeroporto e l'autorita' marittima piu' vicine.
[2]Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 727, l'autorita' marittima provvede, d'accordo, ove possibile, con quella aeronautica, al soccorso alle persone ed alle cose, nonche' agli accertamenti opportuni, ed invia alla piu' vicina direzione di aeroporto copia della relazione sull'incidente e sui soccorsi prestati.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 6 aprile 1999 · versione 0 su Normattiva