Art. 830 c.nav. — Incidenti aeronautici in mare
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[1]Se l'incidente aeronautico o l'inconveniente grave e' avvenuto in mare, l'autorita' che ne ha notizia informa la direzione di aeroporto e l'autorita' marittima piu' vicine.
[2]Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 727, l'autorita' marittima provvede, ove possibile in accordo con quella aeronautica, al soccorso alle persone ed alle cose, nonche' agli accertamenti opportuni e invia all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile copia del rapporto sull'intervento effettuato e sui soccorsi prestati.
Testo vigente dal 6 aprile 1999 al 21 ottobre 2005 · versione 63 su Normattiva