Art. 838 c.nav. — Conseguenze della scomparizione
Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorita' marittima sono attribuite all'autorita' di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva