Art. 838 c.nav. — Conseguenze della scomparizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva