Art. 84 c.nav. — Ingiunzione per rimborso di spese
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[1]Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'autorita' marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente.
[2]Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l'autorita' marittima puo' procedere agli atti esecutivi.
[3]Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione.
[4]L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 18 luglio 1967 · versione 0 su Normattiva