Art. 857 c.nav. — Forma e pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' di aeromobili in costruzione
[1]Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono essere fatti nelle forme richieste nell'articolo 864.
[2]Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
[3]La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita' previste negli articoli 867, 868, 870.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva