Art. 885 c.nav. — Morte o impedimento del comandante
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In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando dell'aeromobile spetta di diritto al altro componente dell'equipaggio, secondo l'ordine gerarchico di bordo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'esercente o, in mancanza di queste, fino al primo approdo, ove il direttore di aeroporto o l'autorita' consolare nomina il comandante per il tempo necessario.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva