Art. 885 c.nav. — Morte o impedimento del comandante
In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando dell'aeromobile spetta di diritto ad altro componente dell'equipaggio, secondo l'ordine gerarchico di bordo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'esercente o, in mancanza di queste, fino al primo approdo, ove il ((ENAC)) o l'autorita' consolare nomina il comandante per il tempo necessario.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva