Art. 916 c.nav. — Facolta' di risoluzione del contratto da parte dell'esercente
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[1]L'esercente ha facolta', in qualunque tempo e luogo, di risolvere il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore.
[2]Tuttavia, in caso di cattura, di malattia o di ferita del lavoratore, l'esercente non puo' avvalersi di tale facolta' prima del decorso del periodo fissato dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 7 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva