Art. 916 c.nav.Facolta' di risoluzione del contratto da parte dell'esercente

[1]L'esercente ha facolta', in qualunque tempo e luogo, di risolvere il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore.

[2]Tuttavia, in caso di cattura, di malattia o di ferita del lavoratore, l'esercente non puo' avvalersi di tale facolta' prima del decorso del periodo fissato dalle norme corporative o in mancanza dagli usi. 44

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

44

La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 916 del codice della navigazione".

Testo vigente dal 7 febbraio 1991, tuttora in vigore · versione 46 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art916 · fonte su Normattiva