Art. 922 c.nav.Indennita' in caso di risoluzione del contratto

[1]Se l'esercente si avvale della facolta' di risoluzione del contratto a tempo indeterminato senza preavviso, ai sensi dell'articolo 916, e' dovuta al lavoratore, oltre l'indennita' prevista nell'articolo 920, un'altra indennita' pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso.

[2]Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso e' dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 913, e' dovuta un'indennita' pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti.

[3]L'indennita' non e' dovuta se la risoluzione del contratto avviene per colpa del lavoratore.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art922 · fonte su Normattiva