Art. 925 c.nav. — Contenuto dell'obbligo di rimpatrio
[1]L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonche' durante l'eventuale ricovero per sorveglianza sanitaria.
[2]Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, l'esercente e' tenuto a corrispondere al lavoratore, durante il rimpatrio, una indennita' giornaliera pari alla retribuzione deteraninata ai sensi dell'articolo 923.
[3]In caso di perdita dell'aeromobile, l'esercente e' altresi' tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessarii.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva