Art. 930 c.nav.Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' dei crediti del lavoratore verso l'esercente

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[1]Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l'esercente, dipendenti dal servizio.

[2]Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore, o per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, ne' pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 marzo 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art930 · fonte su Normattiva