Art. 942 c.nav. — Obbligo di assicurazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
Il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonche' per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva