Art. 942 c.nav. — Obbligo di assicurazione
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[1]Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilita' verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.
[2]Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.
[3]Al vettore aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario sono vietati l'atterraggio e il decollo dell'aeromobile nel territorio nazionale, finche' non presenta la prova di avere assolto all'obbligo assicurativo.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva