Art. 942 c.nav.Obbligo di assicurazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilita' verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.

[2]Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

[3]Al vettore aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario sono vietati l'atterraggio e il decollo dell'aeromobile nel territorio nazionale, finche' non presenta la prova di avere assolto all'obbligo assicurativo.

Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art942 · fonte su Normattiva