Art. 947 c.nav. — Impedimenti del vettore
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[1]In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.
[2]L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria e' l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le misure da applicare in caso di violazione.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva