Art. 952 c.nav. — Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del trasporto
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[1]Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non puo' essere superiore a lire trecento per chilogramma di merce caricata, o alla maggior cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.
[2]Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva