Art. 952 c.nav.Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del trasporto

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[1]Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non puo' essere superiore a lire trecento per chilogramma di merce caricata, o alla maggior cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.

[2]Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art952 · fonte su Normattiva