Art. 967 c.nav. — Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga
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[1]Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'articolo 965, e' limitato per ogni accidente ad una somma di lire trecento per chilogramma del peso dell'aeramobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilita' o di collaudo.
[2]Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile e' inferiore a settecentocinquantamila lire ovvero superiore a due milioni e cinquecentomila lire l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo e' ridotto a trecentomila lire.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva