Art. 967 c.nav. — Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga
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[1]Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'art. 965, e' limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilita' o di collaudo.
[2]Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile e' inferiore a venticinque milioni di lire ovvero superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo e' ridotto a dieci milioni di lire. 38
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201
38Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 967, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila; art. 967, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni lire trecentosettantacinquemilioni".
Testo vigente dal 7 giugno 1987 al 29 maggio 2006 · versione 40 su Normattiva