Art. 969 c.nav. — Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti
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Quando l'ammontare complessivo del risarcimento dovuto ai terzi, che hanno sofferto danni nello stesso accidente, supera i limiti previsti nell'articolo 967, la somma spettante a ciascuno e' ridotta proporzionalmente fino a concorrenza complessiva dei limiti stessi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva