Art. 969 c.nav.Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti

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Quando l'ammontare complessivo del risarcimento dovuto ai terzi, che hanno sofferto danni nello stesso accidente, supera i limiti previsti nell'articolo 967, la somma spettante a ciascuno e' ridotta proporzionalmente fino a concorrenza complessiva dei limiti stessi.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art969 · fonte su Normattiva