Art. 970 c.nav. — Decadenza e prescrizione del diritto di regresso
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Nel concorso sulla somma limite, i crediti dei terzi danneggiati, che abbiano notificato le loro intimazioni all'esercente o comunque fatto valere i loro diritti entro sei mesi dal giorno dell'accidente, sono preferiti ai crediti dei terzi danneggiati, che abbiano notificato le loro intimazioni o fatto valere i loro diritti dopo tale termine.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva