Art. 973 c.nav.Prescrizione

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[1]Il diritto di risarcimento per danni a terzi sulla superficie si prescrive col decorso di un anno dal giorno in cui il danno si e' prodotto.

[2]Tuttavia, se il danneggiato provi di essersi trovato nell'impossibilita' di aver notizia del danno o di identificarne il responsabile, il termine decorre dal giorno di tale notizia o dell'identificazione. Ma in ogni caso il diritto si prescrive col decorso di tre anni dal giorno in cui il danno si e' prodotto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art973 · fonte su Normattiva