Art. 978 c.nav. — Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto
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[1]Nei casi previsti nell'articolo 974, quando siano danneggiati terzi sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, gli esercenti degli aeromobili rispondono solidalmente.
[2]Nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravita' delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti, e secondo l'entita' delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno e' prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non e' possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravita' delle colpe rispettive e l'entita' delle relative conseguenze.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva